Art. 16
Sostegno al settore zootecnico
In vigore dal 15 dic 2006
Sostegno al settore zootecnico
1. Sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, i seguenti aiuti alle imprese che operano nel settore zootecnico:
a)
aiuti fino al 100 % dei costi amministrativi connessi con l'adozione e la tenuta dei libri genealogici;
b)
aiuti fino al 70 % dei costi sostenuti per test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;
c)
fino al 31 dicembre 2011, aiuti fino al 40 % per l'introduzione a livello di azienda di metodi o tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all'introduzione o all'effettuazione dell'inseminazione artificiale;
d)
aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione dei capi morti e fino al 75 % dei costi per la distruzione delle carcasse o in alternativa aiuti fino a importi equivalenti ai costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori per la rimozione e la distruzione dei capi morti;
e)
aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione e la distruzione delle carcasse, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione delle carcasse, a condizione che tali prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente allo stesso;
f)
aiuti fino al 100 % dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l'obbligo di effettuare i test TSE su detti capi;
g)
aiuti fino al 100 % dei costi dei test TSE.
L'intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare 40 EUR per test. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, ossia al kit di analisi, al prelievo, al trasporto, all'analisi, alla conservazione e alla distruzione del campione. L'obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione comunitaria o nazionale.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere d), e), f) e g), è subordinata all'esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti negli Stati membri. Per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, i pagamenti possono essere erogati agli operatori economici attivi a valle dell'agricoltore e che forniscono servizi connessi con la rimozione e/o la distruzione di capi morti, purché si possa dimostrare che l'importo degli aiuti di Stato è trasferito integralmente all'agricoltore.
3. Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.
Storico versioni
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