Art. 11

Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche

In vigore dal 15 dic 2006
Aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche 1.   Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori per le perdite di piante o animali o edifici delle aziende causate dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2-6, 9 e 10 del presente articolo per quanto riguarda le piante e gli animali e ai paragrafi 3-8 e 10 del presente articolo per quanto riguarda i fabbricati aziendali. 2.   L'intensità lorda degli aiuti non deve superare l'80 %, e il 90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, della riduzione del reddito proveniente dalla vendita dei prodotti causata dalle avversità atmosferiche. La riduzione di reddito è calcolata sottraendo: a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno; b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti (o dalla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata) per il prezzo medio di vendita ottenuto. Gli importi considerati ammissibili agli aiuti possono essere maggiorati dell'importo corrispondente ad altri costi specificamente sostenuti dall'agricoltore impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità atmosferiche. 3.   Dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare degli aiuti a norma del paragrafo 1 devono essere dedotti: a) gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; nonché b) i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche. 4.   Il calcolo delle perdite deve essere effettuato a livello delle singole aziende. 5.   Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'agricoltore interessato o a un'organizzazione di produttori di cui l'agricoltore è socio. Se l'aiuto è pagato a un'organizzazione di produttori, il suo importo non può superare l'importo che potrebbe essere versato all'agricoltore. 6.   La compensazione dei danni ai fabbricati e alle attrezzature delle aziende agricole causati dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali non deve superare un'intensità lorda degli aiuti dell'80 % e del 90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento. 7.   L'evento atmosferico assimilabile ad una calamità naturale deve essere formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche. 8.   A decorrere dal 1o gennaio 2010 la compensazione offerta deve essere ridotta del 50 %, salvo quando sia concessa ad agricoltori che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito legato alla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi. 9.   A decorrere dal 1o gennaio 2011 gli aiuti per le perdite dovute alla siccità possono essere versati esclusivamente dagli Stati membri che abbiano dato piena applicazione all' della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) nel settore agricolo e garantiscano il recupero dei costi dei servizi idrici forniti all'agricoltura attraverso la riscossione di un adeguato contributo a carico del settore. 10.   I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi della spesa o della perdita. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi della spesa o delle perdita.
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