Art. 10

Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie

In vigore dal 15 dic 2006
Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie 1.   Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie, dei costi per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini e medicine e prodotti fitosanitari, dei costi per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni seguenti e quelle di cui ai paragrafi da 4 a 8 del presente articolo: a) l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 100 %; b) l'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati e non deve comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. 2.   Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni seguenti e quelle di cui ai paragrafi da 4 a 8 del presente articolo: a) la compensazione è calcolata esclusivamente in relazione: i) al valore di mercato degli animali abbattuti o delle colture distrutte dalle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie o degli animali abbattuti o delle colture distrutte per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione; ii) alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto; b) l'intensità lorda degli aiuti non deve superare il 100 %; c) gli aiuti devono limitarsi alle perdite causate da epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche. 3.   Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere dedotti: a) gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; nonché b) i costi non sostenuti a causa delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti. 4.   I pagamenti devono essere erogati in relazione alle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nazionali o comunitarie. I pagamenti devono quindi essere erogati nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie in questione. Le epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie devono essere chiaramente indicate nel programma che deve contenere una descrizione delle misure previste. 5.   Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo. 6.   Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori. 7.   Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti devono essere concessi per le epizoozie indicate nell'elenco messo a punto dall'Ufficio internazionale delle epizoozie o figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio (14). 8.   I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.
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