Art. 8

Aiuti al prepensionamento

In vigore dal 15 dic 2006
Aiuti al prepensionamento Un aiuto al prepensionamento degli agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi le seguenti condizioni: a) siano rispettati i criteri di cui all' del regolamento (CE) n. 1698/2005 e delle eventuali norme adottate dalla Commissione per l'applicazione di tale articolo; b) la cessazione delle attività agricole a fini commerciali sia permanente e definitiva.
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