Art. 6

Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico

In vigore dal 15 dic 2006
Trasferimento di fabbricati agricoli nell'interesse pubblico 1.   Gli aiuti concessi per il trasferimento di fabbricati agricoli sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se ciò rientra nell'interesse pubblico ed è conforme alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. L'interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo deve essere specificato nelle pertinenti disposizioni degli Stati membri. 2.   Possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute laddove il trasferimento consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti. 3.   Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti vantaggi per l'agricoltore, che potrà fruire di strutture più moderne, il contributo di quest'ultimo equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, dell'aumento di valore delle strutture interessate successivamente al trasferimento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate). 4.   Laddove il trasferimento nell'interesse pubblico comporti un aumento della capacità produttiva, il contributo del beneficiario equivale almeno al 60 %, o al 50 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, delle spese relative a tale aumento. Se il beneficiario è un giovane agricoltore, il contributo di cui sopra è almeno del 55 % (45 % nelle zone svantaggiate).
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