Art. 5

Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali

In vigore dal 15 dic 2006
Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali 1.   Gli aiuti per la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Per quanto riguarda investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, quali elementi di interesse archeologico o storico, possono essere concessi aiuti fino al 100 % delle spese effettivamente sostenute. Tali spese comprendono un compenso ragionevole del lavoro svolto dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori con un massimale di 10 000 EUR per anno. 3.   Possono essere concessi aiuti fino al 60 %, o al 75 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, dei costi effettivamente sostenuti per investimenti di capitale intesi alla conservazione di elementi del patrimonio facenti parte dei fattori produttivi dell'azienda, come ad esempio fabbricati agricoli, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda. Qualora si riscontri un aumento della capacità produttiva, si applicano i tassi di aiuto indicati all', paragrafo 2, alle spese ammissibili sostenute per effettuare i lavori con normali materiali contemporanei. Aiuti supplementari possono essere autorizzati, a un tasso massimo del 100 %, a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.
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