Art. 3

Condizioni per l'esenzione

In vigore dal 15 dic 2006
Condizioni per l'esenzione 1.   Gli aiuti individuali trasparenti, accordati al di fuori di un regime di aiuto, che rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all', paragrafo 1, e contengano un riferimento esplicito al presente regolamento, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   I regimi di aiuto trasparenti che soddisfano tutte le condizioni poste dal presente regolamento sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché: a) gli aiuti erogabili nell'ambito di un regime rispettino tutte le condizioni di cui al presente regolamento; b) il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito al presente regolamento, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; c) sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all', paragrafo 1. 3.   Gli aiuti concessi in base a un regime di cui al paragrafo 2 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché rispettino direttamente tutte le condizioni di cui al presente regolamento. 4.   Gli aiuti che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o di altri regolamenti adottati ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 994/98 o dei regolamenti menzionati all' del presente regolamento, sono notificati alla Commissione in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Detti aiuti sono valutati in base ai criteri stabiliti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
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Condizioni per l'esenzione (Art. 3 Regolamento (UE) 2006/1857) — Testo vigente | Portale Normativo