Art. 4
Investimenti nelle aziende agricole
In vigore dal 15 dic 2006
Investimenti nelle aziende agricole
1. Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole, all'interno della Comunità, per la produzione primaria di prodotti agricoli, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo.
2. L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:
a)
il 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento;
b)
il 40 % dei costi ammissibili nelle altre regioni;
c)
il 60 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, e il 50 % nelle altre regioni, nel caso degli investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;
d)
il 75 % degli investimenti ammissibili nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, in conformità del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio (13);
e)
il 75 % degli investimenti ammissibili di cui alla lettera a) e il 60 % degli investimenti nelle altre regioni, qualora questi ultimi comportino costi aggiuntivi relativi all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali. La maggiorazione può essere concessa unicamente per investimenti intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore e per investimenti effettuati per conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi. La maggiorazione deve tuttavia essere limitata ai costi ammissibili aggiuntivi necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.
3. L'investimento deve perseguire in particolare i seguenti obiettivi:
a)
riduzione dei costi di produzione;
b)
miglioramento e riconversione della produzione;
c)
miglioramento della qualità;
d)
tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.
4. Le spese ammissibili comprendono:
a)
la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
b)
l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato;
c)
le spese generali, collegate alla spesa di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze.
I costi relativi al contratto di leasing diversi da quelli di cui al primo comma, lettera b), come tasse, margini del locatore, interessi, costi di rifinanziamento, spese generali, oneri assicurativi, ecc., non costituiscono spese ammissibili.
5. Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.
Possono essere concessi aiuti per consentire al beneficiario di soddisfare nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali.
6. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario.
7. Gli aiuti non devono essere limitati a specifici prodotti agricoli e devono pertanto essere aperti a tutti i settori dell'agricoltura, a meno che gli Stati membri non escludano taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:
a)
acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;
b)
impianto di piante annuali,
c)
drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua,
d)
semplici investimenti di sostituzione.
8. Possono essere concessi aiuti per l'acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia con un costo non superiore al 10 % delle spese ammissibili dell'investimento.
9. L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400 000 EUR erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500 000 EUR se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.
10. Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
Storico versioni
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