Art. 7

Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori

In vigore dal 15 dic 2006
Aiuti all'insediamento di giovani agricoltori Un aiuto all'insediamento di giovani agricoltori è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfi i criteri di cui all' del regolamento (CE) n. 1698/2005.
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