Art. 9

Aiuti alle organizzazioni di produttori

In vigore dal 15 dic 2006
Aiuti alle organizzazioni di produttori 1.   Gli aiuti all'avviamento per la costituzione di organizzazioni di produttori (OP) e di associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se sono conformi alle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo. 2.   Possono beneficiare degli aiuti di cui al paragrafo 1, purché possano fruire di assistenza a norma della legislazione dello Stato membro interessato: a) le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori attive nella produzione di prodotti agricoli; e/o b) le associazioni di organizzazioni di produttori responsabili della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o dei marchi di qualità in conformità della legislazione comunitaria. Il regolamento interno delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori deve prevedere l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le regole di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'organizzazione o dall'associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta da parte del produttore di una quota della produzione. Inoltre, i produttori che aderiscono all'organizzazione o all'associazione di organizzazioni di produttori devono rimanerne soci per un minimo di tre anni e presentare un preavviso di almeno dodici mesi prima di ritirarsi. L'organizzazione di produttori deve inoltre dotarsi di norme comuni di produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti o l'utilizzazione di metodi di produzione biologici o di altre pratiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, di regole relative all'immissione della produzione sul mercato e all'informazione sui prodotti, in particolare in materia di raccolto e di disponibilità dei prodotti medesimi. Tuttavia, i produttori restano responsabili della gestione delle proprie aziende. Gli accordi conclusi nell'ambito delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni di organizzazioni di produttori devono essere del tutto conformi alle pertinenti disposizioni della normativa in materia di concorrenza, in particolare agli articoli 81 e 82 del trattato. 3.   Si possono considerare come spese ammissibili il canone d'affitto di locali idonei, l'acquisto di attrezzatura per ufficio, compreso il materiale informatico (hardware e software), le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi. In caso di acquisto dei locali, le spese ammissibili sono limitate ai canoni d'affitto dei locali a prezzi di mercato. 4.   Non possono essere concessi aiuti in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell'organizzazione di produttori. Ciò non pregiudica la possibilità di concedere aiuti in relazione a spese ammissibili risultanti da aumenti annui del fatturato del beneficiario pari almeno al 30 % e limitate a tale percentuale, laddove ciò sia dovuto all'adesione di nuovi soci e/o al trattamento di nuovi prodotti. 5.   Non possono essere concessi aiuti a organizzazioni di produttori come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori. 6.   Non possono essere concessi aiuti ad altre associazioni agricole che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato. 7.   L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un'organizzazione di produttori o ad un'associazione di organizzazioni di produttori ai sensi del presente articolo non può superare 400 000 EUR. 8.   Non possono essere concessi aiuti ad organizzazioni di produttori o ad associazioni di organizzazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune del mercato.
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