Art. 12

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

In vigore dal 15 dic 2006
Aiuti per il pagamento di premi assicurativi 1.   Gli aiuti al pagamento di premi assicurativi sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   L'intensità lorda dell'aiuto non deve superare: a) l'80 % del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che sono coperte solo le perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali; b) il 50 % del costo dei premi assicurativi laddove la polizza specifichi che sono coperte: i) le perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e altre perdite causate da condizioni atmosferiche; e/o ii) le perdite dovute a epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie. 3.   Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi. Gli aiuti non devono essere limitati a un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita nello Stato membro.
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