Art. 842
Caccia e pesca.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-842
Caccia e pesca.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Il proprietario di un terreno non può vietare l'accesso a chi vuole cacciare, purché il cacciatore abbia la licenza rilasciata dall'autorità. Tuttavia, il proprietario può impedire l'ingresso se il fondo è chiuso secondo le modalità stabilite dalla legge sulla caccia o se ci sono colture che potrebbero essere danneggiate. Se invece una persona vuole svolgere attività di pesca, è sempre obbligata a richiedere e ottenere il consenso del proprietario del fondo.
La norma disciplina e bilancia il diritto del proprietario del fondo con l'esercizio delle attività di caccia e pesca sul suo terreno.
La norma si applica ai proprietari di fondi e a tutti coloro che intendono praticare la caccia o la pesca sui terreni altrui.
Un cacciatore munito di regolare licenza entra in un terreno agricolo aperto per cacciare, e il proprietario non può impedirglielo. Se però sullo stesso terreno sono presenti colture che potrebbero subire danni, il proprietario ha il diritto di vietare l'accesso. Diversamente, chi desidera pescare in uno specchio d'acqua situato nel fondo deve prima chiedere e ricevere il permesso dal proprietario.
Chi intende cacciare deve essere munito di licenza rilasciata dall'autorità; chi intende pescare deve ottenere il consenso del proprietario del fondo. Il proprietario che vuole escludere la caccia deve chiudere il fondo nei modi stabiliti dalla legge o avere colture in atto suscettibili di danno.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.