Art. 842 · Caccia e pesca.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. I

Art. 842

936 / 3261

Caccia e pesca.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-842