Art. 828 · Condizione giuridica dei beni patrimoniali.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo ICapo II

Art. 828

922 / 3261

Condizione giuridica dei beni patrimoniali.

In vigore dal 19 apr 1942
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
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