CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo I›Capo II
Art. 828
922 / 3261Condizione giuridica dei beni patrimoniali.
In vigore dal 19 apr 1942
I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice.
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-828