Art. 841 · Chiusura del fondo.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. I

Art. 841

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Chiusura del fondo.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-841