CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 850
Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi.
Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-850