Art. 850 · Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. II

Art. 850

944 / 3261

Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria.

In vigore dal 19 apr 1942
Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi. Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-850