CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 854
Notifica e trascrizione del piano di riordinamento.
In vigore dal 19 apr 1942
Il piano di riordinamento dev'essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali.
Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-854