CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 856
Competenza dell'autorità giudiziaria.
In vigore dal 19 apr 1942
Nelle materie indicate dagli e seguenti è salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.
Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-856