Art. 851 · Trasferimenti coattivi.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. II

Art. 851

945 / 3261

Trasferimenti coattivi.

In vigore dal 19 apr 1942
Il consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento. Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-851