CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo II›Capo II›Sez. II
Art. 851
945 / 3261Trasferimenti coattivi.
In vigore dal 19 apr 1942
Il consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento.
Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-851