Art. 861 · Opere di competenza dei privati.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. III

Art. 861

955 / 3261

Opere di competenza dei privati.

In vigore dal 19 apr 1942
I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-861