CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. IV

Art. 868

Regolamento protettivo dei corsi d'acqua.

In vigore dal 19 apr 1942
I proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche indipendentemente da un piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-868

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