CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. V

Art. 869

Piani regolatori.

In vigore dal 19 apr 1942
I proprietari d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-869

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