Art. 874 · Comunione forzosa del muro sul confine.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo IICapo IISez. VI

Art. 874

968 / 3261

Comunione forzosa del muro sul confine.

In vigore dal 19 apr 1942
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purchè lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-874