CODICE CIVILELibro TERZOTitolo ICapo ISez. II

Art. 812

Distinzione dei beni.

In vigore dal 19 apr 1942
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-812

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Distinzione dei beni. (Art. 812 c.c.) — Testo vigente | Portale Normativo