Art. 812
Distinzione dei beni.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-812
Distinzione dei beni.
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L'articolo elenca in primo luogo i beni immobili per natura o per incorporazione, come il terreno, le acque, gli alberi, gli edifici e tutto ciò che è unito al suolo anche solo temporaneamente. Vengono poi considerati immobili anche alcuni manufatti galleggianti (come mulini e bagni) se sono fissati saldamente alla riva o all'alveo in modo permanente per il loro uso. Infine, la norma stabilisce una regola generale di chiusura: qualsiasi altro bene che non rientra tra gli immobili è considerato bene mobile.
La norma serve a stabilire un criterio chiaro per distinguere i beni immobili da quelli mobili, definendo quali elementi della realtà fisica rientrano nell'una o nell'altra categoria.
Si applica a chiunque possieda, utilizzi, acquisti o trasferisca beni, identificando se l'oggetto del rapporto sia mobile o immobile.
Un proprietario terriero possiede un terreno con alberi, un casolare e una baracca provvisoria fissata al terreno: tutti questi elementi sono considerati beni immobili. Se lo stesso proprietario possiede anche un trattore o degli attrezzi agricoli non incorporati al suolo, questi ultimi rientrano nella categoria dei beni mobili.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.