Art. 815
Beni mobili iscritti in pubblici registri.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-815
Beni mobili iscritti in pubblici registri.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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L'articolo stabilisce quale disciplina legale regola i beni mobili iscritti in pubblici registri. In primo luogo, a questi beni si applicano le disposizioni specifiche che li riguardano direttamente. Nel caso in cui manchino norme speciali dedicate, si applicano in via subordinata le disposizioni generali relative ai beni mobili comuni.
La norma stabilisce la disciplina applicabile ai beni mobili registrati, dando priorità alle regole specifiche previste per essi.
A chiunque sia proprietario, titolare di diritti o effettui atti relativi a beni mobili registrati.
Se si deve disciplinare una situazione relativa a un bene mobile registrato in un pubblico registro, si verificherà prima l'esistenza di norme specifiche per tale categoria. Se tali norme specifiche mancano per un determinato aspetto, si applicheranno le regole generali valevoli per tutti i beni mobili.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.