CODICE CIVILELibro TERZOTitolo ICapo ISez. II

Art. 815

Beni mobili iscritti in pubblici registri.

In vigore dal 19 apr 1942
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, elle disposizioni relative ai beni mobili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-815

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