CODICE CIVILELibro TERZOTitolo ICapo ISez. II

Art. 814

Energie.

In vigore dal 19 apr 1942
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-814

In sintesi

L'articolo stabilisce che le energie naturali vengono equiparate a tutti gli effetti ai beni mobili. Questa qualificazione opera a condizione che tali energie abbiano un valore economico di mercato. Di conseguenza, le forze e le risorse naturali economicamente quantificabili possono essere oggetto di diritti e scambi previsti per i beni mobili.

Perché esiste questa norma

La norma serve a estendere la disciplina e la qualifica di beni mobili anche a risorse immateriali come le energie, purché suscettibili di valutazione economica.

A chi si applica

Si applica a chiunque produca, utilizzi, scambi o disponga di energie naturali dotate di valore economico.

Esempio pratico

Una società produce energia elettrica da fonti rinnovabili per rivenderla agli utenti finali. Poiché l'energia ha un valore economico, viene considerata un bene mobile a tutti gli effetti di legge. Lo stesso vale per qualsiasi altra forma di energia naturale commercializzata.

Domande frequenti

Quali energie sono considerate beni mobili?Sono considerate beni mobili le sole energie naturali che possiedono un valore economico.
Un'energia naturale priva di valore economico è un bene mobile?No, il testo della norma richiede espressamente che l'energia naturale abbia un valore economico per essere considerata bene mobile.
La norma disciplina beni immobili?No, la norma qualifica espressamente le energie naturali con valore economico come beni mobili.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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