Art. 814
Energie.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-814
Energie.
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L'articolo stabilisce che le energie naturali vengono equiparate a tutti gli effetti ai beni mobili. Questa qualificazione opera a condizione che tali energie abbiano un valore economico di mercato. Di conseguenza, le forze e le risorse naturali economicamente quantificabili possono essere oggetto di diritti e scambi previsti per i beni mobili.
La norma serve a estendere la disciplina e la qualifica di beni mobili anche a risorse immateriali come le energie, purché suscettibili di valutazione economica.
Si applica a chiunque produca, utilizzi, scambi o disponga di energie naturali dotate di valore economico.
Una società produce energia elettrica da fonti rinnovabili per rivenderla agli utenti finali. Poiché l'energia ha un valore economico, viene considerata un bene mobile a tutti gli effetti di legge. Lo stesso vale per qualsiasi altra forma di energia naturale commercializzata.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.