CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo I›Capo I›Sez. II
Art. 814
908 / 3261Energie.
In vigore dal 19 apr 1942
Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-814