Art. 813
Distinzione dei diritti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-813
Distinzione dei diritti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-813
L'articolo chiarisce l'estensione delle regole dettate per i beni materiali anche ai diritti. Nello specifico, le norme previste per i beni immobili si estendono ai diritti reali che riguardano tali beni e alle azioni a loro tutela. Al contrario, la disciplina stabilita per i beni mobili trova applicazione per tutti gli altri diritti. Tale principio generale si applica sempre, a meno che la legge non preveda espressamente il contrario.
La norma serve a stabilire quale disciplina applicare ai diritti e alle relative azioni giudiziarie, assimilandoli alle regole previste per i beni immobili o per i beni mobili.
Si applica a chiunque sia titolare o intenda esercitare o tutelare in giudizio diritti reali su beni immobili oppure altri tipi di diritti.
Se una persona è titolare di un diritto di usufrutto su un appartamento (bene immobile), a questo diritto si applicheranno le norme dettate per i beni immobili, comprese le azioni legali per difenderlo. Se invece la stessa persona vanta un credito di denaro o un diritto non collegato a un immobile, si applicheranno le regole previste per i beni mobili.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.