Art. 813 · Distinzione dei diritti.
CODICE CIVILELibro TERZOTitolo ICapo ISez. II

Art. 813

907 / 3261

Distinzione dei diritti.

In vigore dal 19 apr 1942
Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-813