CODICE CIVILELibro TERZOTitolo ICapo ISez. II

Art. 817

Pertinenze.

In vigore dal 19 apr 1942
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-817

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