CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo I›Capo I›Sez. II
Art. 817
848 / 3000Pertinenze.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-817