CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo I›Capo I›Sez. II
Art. 819
Diritti dei terzi sulle pertinenze.
In vigore dal 19 apr 1942
La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi.
Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-819