CODICE CIVILELibro TERZOTitolo ICapo I

Art. 810

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-810

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo