CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo IV

Art. 805

Donazioni irrevocabili.

In vigore dal 19 apr 1942
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, nè per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-805

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo