CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo IV
Art. 805
899 / 3261Donazioni irrevocabili.
In vigore dal 19 apr 1942
Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, nè per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-805