CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo IV
Art. 807
Effetti della revocazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.
Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-807