CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo VCapo IV

Art. 809

Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità.

In vigore dal 19 apr 1942
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall', sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell' e a quelle che a norma dell' non sono soggette a collazione.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-809

In sintesi

L'articolo stabilisce che anche gli atti di liberalità diversi dalla donazione formale tipica sono soggetti alle stesse regole previste per revocare le donazioni in caso di ingratitudine o di sopravvenienza di figli. Inoltre, queste liberalità possono essere ridotte se ledono la quota di eredità spettante per legge ai legittimari. La norma esclude però espressamente da questa disciplina le liberalità d'uso e quelle che la legge esenta dalla collazione.

Perché esiste questa norma

La norma serve a estendere le tutele previste per le donazioni, come la revocazione e la riduzione a tutela dei legittimari, anche a tutti gli altri atti che producono un arricchimento per liberalità.

A chi si applica

Si applica a chi compie o riceve atti di liberalità diversi dalla donazione ordinaria, nonché ai legittimari e agli eredi interessati alla tutela della propria quota di eredità.

Esempio pratico

Una persona effettua un atto di liberalità a favore di un conoscente senza stipulare una donazione ordinaria. Se successivamente la persona ha un figlio o se l'atto lede la quota di riserva spettante ai suoi eredi legittimari, tale liberalità potrà essere revocata o ridotta in base alle regole sulle donazioni.

Adempimenti e conseguenze

Assoggettamento dell'atto alla revocazione (per ingratitudine o sopravvenienza di figli) e alla riduzione per reintegrare la quota dei legittimari.

Domande frequenti

Quali regole sulle donazioni si applicano agli altri atti di liberalità?Si applicano le norme sulla revocazione per ingratitudine, sulla revocazione per sopravvenienza di figli e sulla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari.
Vi sono atti di liberalità a cui questa norma non si applica?Sì, la disposizione non si applica alle liberalità indicate al secondo comma dell'art. 770 e a quelle che per legge non sono soggette a collazione.
Un atto di liberalità non formale può essere ridotto per tutelare i legittimari?Sì, il testo prevede espressamente l'applicazione delle norme sulla riduzione delle donazioni per reintegrare la quota spettante ai legittimari.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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