Art. 809
Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-809
Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità.
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L'articolo stabilisce che anche gli atti di liberalità diversi dalla donazione formale tipica sono soggetti alle stesse regole previste per revocare le donazioni in caso di ingratitudine o di sopravvenienza di figli. Inoltre, queste liberalità possono essere ridotte se ledono la quota di eredità spettante per legge ai legittimari. La norma esclude però espressamente da questa disciplina le liberalità d'uso e quelle che la legge esenta dalla collazione.
La norma serve a estendere le tutele previste per le donazioni, come la revocazione e la riduzione a tutela dei legittimari, anche a tutti gli altri atti che producono un arricchimento per liberalità.
Si applica a chi compie o riceve atti di liberalità diversi dalla donazione ordinaria, nonché ai legittimari e agli eredi interessati alla tutela della propria quota di eredità.
Una persona effettua un atto di liberalità a favore di un conoscente senza stipulare una donazione ordinaria. Se successivamente la persona ha un figlio o se l'atto lede la quota di riserva spettante ai suoi eredi legittimari, tale liberalità potrà essere revocata o ridotta in base alle regole sulle donazioni.
Assoggettamento dell'atto alla revocazione (per ingratitudine o sopravvenienza di figli) e alla riduzione per reintegrare la quota dei legittimari.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.