CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo IV
Art. 809
903 / 3261Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità.
In vigore dal 19 apr 1942
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall', sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.
Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell' e a quelle che a norma dell' non sono soggette a collazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-809