Art. 770
Donazione rimuneratoria.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-770
Donazione rimuneratoria.
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L'articolo stabilisce che un atto di liberalità è considerato una vera e propria donazione se viene compiuto per riconoscenza, per premiare i meriti di chi lo riceve oppure come speciale rimunerazione. Al contrario, non si considera donazione il regalo o la liberalità che si è soliti fare in occasione di servizi resi. Sono escluse dalla donazione anche tutte quelle liberalità che vengono fatte semplicemente in conformità agli usi e ai costumi comuni.
La norma mira a chiarire quali atti di generosità motivati da gratitudine o meriti rientrano a pieno titolo nella donazione e quali invece ne sono esclusi perché legati a consuetudini sociali o a servizi ricevuti.
Si applica a chiunque effettui o riceva una liberalità motivata da gratitudine, meriti, servizi resi o consuetudini sociali.
Una persona decide di regalare un bene di valore a un conoscente per esprimere una profonda riconoscenza per i meriti dimostrati nel tempo, compiendo così una donazione rimuneratoria. Diversamente, la mancia o il consueto regalo fatto a chi ha svolto un piccolo servizio secondo l'uso comune non costituisce donazione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.