CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo V›Capo I
Art. 772
Donazione di prestazioni periodiche.
In vigore dal 19 apr 1942
La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-772