CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo V
Art. 768
Alienazione della porzione ereditaria.
In vigore dal 19 apr 1942
Il coerede che ha alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita quando il dolo era stato scoperto o la violenza era cessata.
Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-768