CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo V

Art. 765

Vendita del diritto ereditario fatta al coerede.

In vigore dal 19 apr 1942
L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-765

In sintesi

La disposizione stabilisce che non è possibile richiedere la rescissione della vendita di una quota di eredità effettuata a favore di uno dei coeredi. Ciò vale purché la compravendita sia avvenuta a 'rischio e pericolo' dell'acquirente e non vi sia stata frode. In presenza di queste condizioni, il trasferimento concluso da uno o più coeredi verso l'altro rimane definitivo.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare la stabilità degli accordi tra coeredi quando uno di essi acquista una quota ereditaria accettando espressamente l'incertezza e il rischio legati al suo valore effettivo.

A chi si applica

Si applica ai coeredi che vendono o acquistano tra loro quote o diritti inerenti all'eredità.

Esempio pratico

Due fratelli coeredi decidono che uno di loro acquisti la quota ereditaria dell'altro, pattuendo che l'acquirente si assuma ogni rischio su debiti o valore reale dei beni. Se la vendita è stipulata senza frode e a suo rischio e pericolo, il venditore non potrà in seguito agire con l'azione di rescissione.

Adempimenti e conseguenze

Inammissibilità dell'azione di rescissione contro la vendita effettuata alle condizioni previste.

Domande frequenti

È ammessa l'azione di rescissione se la vendita è avvenuta con frode?No, la norma esclude l'azione di rescissione solo se la vendita è stata effettuata senza frode. In presenza di frode, tale divieto non opera.
Chi può essere l'acquirente della quota ereditaria secondo questo articolo?L'acquirente deve essere uno dei coeredi a cui la vendita viene fatta da parte degli altri coeredi o di uno di essi.
Cosa si intende per acquisto a proprio 'rischio e pericolo'?Significa che il coerede acquirente accetta volontariamente il rischio relativo all'esito economico e all'effettiva consistenza del diritto ereditario acquistato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo