Art. 765
Vendita del diritto ereditario fatta al coerede.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-765
Vendita del diritto ereditario fatta al coerede.
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La disposizione stabilisce che non è possibile richiedere la rescissione della vendita di una quota di eredità effettuata a favore di uno dei coeredi. Ciò vale purché la compravendita sia avvenuta a 'rischio e pericolo' dell'acquirente e non vi sia stata frode. In presenza di queste condizioni, il trasferimento concluso da uno o più coeredi verso l'altro rimane definitivo.
La norma mira a tutelare la stabilità degli accordi tra coeredi quando uno di essi acquista una quota ereditaria accettando espressamente l'incertezza e il rischio legati al suo valore effettivo.
Si applica ai coeredi che vendono o acquistano tra loro quote o diritti inerenti all'eredità.
Due fratelli coeredi decidono che uno di loro acquisti la quota ereditaria dell'altro, pattuendo che l'acquirente si assuma ogni rischio su debiti o valore reale dei beni. Se la vendita è stipulata senza frode e a suo rischio e pericolo, il venditore non potrà in seguito agire con l'azione di rescissione.
Inammissibilità dell'azione di rescissione contro la vendita effettuata alle condizioni previste.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.