CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo V
Art. 765
859 / 3261Vendita del diritto ereditario fatta al coerede.
In vigore dal 19 apr 1942
L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-765