CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo V

Art. 764

Atti diversi dalla divisione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari. L'azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorchè non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-764

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