CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo IV
Art. 759
Evizione subita da un coerede.
In vigore dal 19 apr 1942
Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione.
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-759