CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo III

Art. 756

Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-756

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