CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo III

Art. 755

Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede.

In vigore dal 19 apr 1942
In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-755

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