Art. 755 · Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IVCapo III

Art. 755

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Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede.

In vigore dal 19 apr 1942
In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-755