CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo IV
Art. 760
Inesigibilità di crediti.
In vigore dal 19 apr 1942
Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-760